Art. 58.
(Controversie in materia di sanzioni amministrative).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che le controversie in materia di sanzioni amministrative si svolgano secondo apposito rito speciale, modellato secondo il rito del lavoro, come modificato in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione o, nei casi previsti, anche direttamente del verbale di accertamento, in un termine perentorio decorrente dalla piena conoscenza dell'atto impugnabile;

          b) il coordinamento dell'impugnazione in sede giurisdizionale con il ricorso in sede amministrativa, nelle ipotesi in cui è possibile l'impugnazione diretta del verbale di accertamento;

          c) la possibilità di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto da parte del giudice adito con l'impugnazione.

 

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